ART. 16 - RIMESSA LATERALE

 

Quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea laterale, deve essere rimesso in gioco con i piedi, verso l'interno del rettangolo di gioco, in una qualsiasi direzione, dal punto in cui ha oltrepassato la linea, da un calciatore della squadra opposta a quella del calciatore che lo ha toccato per ultimo. Il calciatore che effettua la rimessa deve avere una parte qualsiasi di ciascun piede sulla linea laterale o sul campo per destinazione. Nell'effettuazione della rimessa dalla linea laterale il pallone deve essere fermo. Il pallone sarà in gioco quando avrà percorso una distanza pari alla sua circonferenza e non potrà essere rigiocato dallo stesso calciatore che ha effettuato la rimessa prima di essere toccato o giocato da un altro calciatore. I calciatori della squadra avversaria devono stare a non meno di 5 metri dal pallone. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale.

 

INFRAZIONI  alla regola :

 

a) Se la rimessa dalla linea laterale non è stata effettuata regolar-

     mente, questa deve essere ripetuta da un calciatore della  

     squadra avversaria.

 

b) Se la rimessa laterale viene effettuata da un punto diverso da  

    quello in cui il pallone ha oltrepassato la linea, la rimessa deve   

    essere ripetuta da un calciatore della squadra avversaria.

 

c) Se la rimessa dalla linea laterale non è stata effettuata nei

    4 secondi dal momento in cui il calciatore la deve effettuare è in 

    condizioni di eseguirla regolarmente, questa sarà effettuata da 

    un calciatore della squadra avversaria.

 

d) Se il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea laterale gioca una seconda volta il pallone prima che questo sia stato toccato o giocato da un altro calciatore, deve essere accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

 

 

ART. 17 - RIMESSA  DAL  FONDO ( effettuabile solo dal portiere )

 

Quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di fondo campo, sia a terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali, dovrà essere rimesso in gioco dal portiere con le mani dall'interno della propria area di rigore e il pallone sarà giocabile solo quando sarà uscito completamente dall'area di rigore. Il pallone potrà anche

oltrepassare la linea di metà campo senza alcun vincolo.

Mentre il portiere effettua la rimessa dal fondo entro i 4 secondi i calciatori della squadra avversaria dovranno rimanere al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sarà in gioco.

Al portiere è concesso di ricevere il retro passaggio di piede da un compagno anche se la palla non è stata intercettata da avversari o non abbia superato la metà campo purchè la controlli con ogni parte del corpo eccetto le mani. Può usare esse solo nel caso che la palla gli ritorni da un rimpallo fortuito, da un colpo di testa o di petto. In ogni caso il portiere deve liberarsi del pallone entro i  4 secondi.

 

 

ART. 24 - INTERVENTO  IN  SCIVOLATA

 

L’intervento in scivolata da tergo su un avversario in possesso di palla o in procinto di giocarla è sanzionabile con un calcio di punizione diretto anche se non c’è stato contatto tra i giocatori. E’ ammessa la scivolata solo se l’avversario è ritenuto dall’arbitro ad una distanza tale da non poter intercettare il pallone. Nel caso che l’infrazione sopradetta sia compiuta dal portiere nella propria area di rigore, anche senza contatto con l’avversario, verrà assegnata alla squadra avversaria un calcio di punizione diretto dalla linea dei 6 metri nel punto più vicino a quello in cui è stata commessa l’infrazione stessa.

 

ART. 25 - RECLAMI

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico, i reclami avverso la regolarità dello svolgimento della gara o avverso la posizione dei giocatori che abbiano preso parte effettiva a gare devono essere annunciati telegraficamente entro 24 ore dal giorno successivo a quello della gara cui si riferisce il reclamo, e deve essere versata la relativa tassa di 30,00 € . Le motivazioni del reclamo dovranno essere trasmesse entro tre giorni dallo svolgimento della gara stessa (Sabato e Domenica inclusi). Copia del reclamo deve essere inviata contemporaneamente alla società avversaria a mezzo di lettera raccomandata. La ricevuta di tale raccomandata dev'essere allegata alla documentazione originale del reclamo da rimettere al giudice sportivo, sempre a mezzo di lettera raccomandata. In caso di ricorso alla commissione regionale giudicante il recapito è il seguente:

C.S.I. - regionale c.p. 91 , 55049 Viareggio - LUCCA .

                Per quello che non è qui contemplato vedere il Regolamento per la      Giustizia Sportiva in vigore dalla stagione 2003 - 2004.

 

ART. 26 - PRESUNTA  CONOSCENZA

La partecipazione al Campionato presuppone la conoscenza e l'incondizionata accettazione del presente Regolamento. 

 

ART. 27 - RECUPERI

  Il C.S.I. - Lucca si riserva di stabilire la data delle eventuali 

          partite di recupero.

 

ART. 28 - AMMENDE

Le Società sono tenute a versare le ammende loro comminate entro 15 giorni dalla loro pubblicazione pena l'esazione coattiva.

 

ART. 29 -  PER  GIOCARE  NELLE  FASI  FINALI

                                   I giocatori tesserati per le società C.S.I. - Lucca potranno disputare gli incontri delle fasi finali  ( seguenti ai gironi invernali ) solo se hanno anche preso parte ad almeno 5 partite relative ai gironi invernali, pena il pagamento di un’ammenda di 50,00 Euro.

 

ART. 30 - TUTELA  SANITARIA

 

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.82 n. 63), gli atleti dovranno essere in possesso dell’idoneità prevista. In tal senso il consiglio nazionale del C.S.I., nella seduta del 7.11.1998, ha deliberato i criteri di qualificazione delle attività sportive praticate nel C.S.I. Pertanto tutti i giocatori dovranno essere sottoposti a visita medica a cura delle Società di appartenenza. Il Campionato è qualificato come attività AGONISTICA e prevede l'obbligo per gli atleti del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. Le Società sono responsabili per inadempienze od omissioni a quanto previsto dal comma precedente. I certificati medici delle visite effettuate dovranno essere conservati a cura delle Società per i tempi previsti dalla legge.

Il rispetto della normativa è demandata al legale rappresentante la società, cioè il Presidente, il quale con l'iscrizione al Campionato attesta di essere a conoscenza di queste norme e quindi dichiara di essere in regola con quanto prescritto.

 

ART. 31

Il presente regolamento sostituisce ogni regolamento precedentemente comunicato.

         Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le Norme C.S.I., pubblicate nella

         "Agenda delle Società Sportive 2003-2004 e, per quanto non in contrasto, il regolamento tecnico

          della F.I.G.C..Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità in ordine a danni provocati  

          a persone, animali o cose durante o dopo le gare, salvo quanto previsto dalle garanzie

          assicurative abbinate alle tessere C.S.I.

 

                 

 

 

Regolamento  pubblicato il  03  Settembre 2003  dal

 

C.S.I. - Lucca

 

Tel.  0583 491079

Fax   0583 919203

E - mail :   csi_lucca@tin.it

Sito internet :   www.csi-lucca.it