



ART. 16 - RIMESSA LATERALE
Quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea laterale, deve essere rimesso in gioco con i piedi, verso l'interno del rettangolo di gioco, in una qualsiasi direzione, dal punto in cui ha oltrepassato la linea, da un calciatore della squadra opposta a quella del calciatore che lo ha toccato per ultimo. Il calciatore che effettua la rimessa deve avere una parte qualsiasi di ciascun piede sulla linea laterale o sul campo per destinazione. Nell'effettuazione della rimessa dalla linea laterale il pallone deve essere fermo. Il pallone sarà in gioco quando avrà percorso una distanza pari alla sua circonferenza e non potrà essere rigiocato dallo stesso calciatore che ha effettuato la rimessa prima di essere toccato o giocato da un altro calciatore. I calciatori della squadra avversaria devono stare a non meno di 5 metri dal pallone. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale.
INFRAZIONI alla regola :
a) Se la rimessa dalla linea laterale non è stata effettuata regolar-
mente, questa deve essere ripetuta da un calciatore della
squadra avversaria.
b) Se la rimessa laterale viene effettuata da un punto diverso da
quello in cui il pallone ha oltrepassato la linea, la rimessa deve
essere ripetuta da un calciatore della squadra avversaria.
c) Se la rimessa dalla linea laterale non è stata effettuata nei
4 secondi dal momento in cui il calciatore la deve effettuare è in
condizioni di eseguirla regolarmente, questa sarà effettuata da
un calciatore della squadra avversaria.
d) Se il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea laterale gioca una seconda volta il pallone prima che questo sia stato toccato o giocato da un altro calciatore, deve essere accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
ART. 17 - RIMESSA DAL FONDO ( effettuabile solo dal portiere )
Quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore
della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di fondo campo, sia a
terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali, dovrà essere
rimesso in gioco dal portiere con le mani dall'interno della propria
area di rigore e il pallone sarà giocabile solo quando sarà uscito
completamente dall'area di rigore. Il pallone potrà anche
oltrepassare la linea di metà campo senza alcun
vincolo.
Mentre il portiere effettua la rimessa dal fondo entro i 4 secondi i calciatori della squadra avversaria dovranno rimanere al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sarà in gioco.
Al portiere è concesso di ricevere il retro passaggio di piede da un compagno anche se la palla non è stata intercettata da avversari o non abbia superato la metà campo purchè la controlli con ogni parte del corpo eccetto le mani. Può usare esse solo nel caso che la palla gli ritorni da un rimpallo fortuito, da un colpo di testa o di petto. In ogni caso il portiere deve liberarsi del pallone entro i 4 secondi.



ART. 24 - INTERVENTO IN SCIVOLATA
L’intervento in scivolata da tergo su un avversario in
possesso di palla o in procinto di giocarla è sanzionabile con un calcio di punizione
diretto anche se non c’è stato contatto tra i giocatori. E’ ammessa la scivolata
solo se l’avversario è ritenuto dall’arbitro ad una distanza tale da non poter
intercettare il pallone. Nel caso che l’infrazione sopradetta sia compiuta dal portiere
nella propria area di rigore, anche senza contatto con l’avversario, verrà
assegnata alla squadra avversaria un calcio di punizione diretto dalla linea dei 6 metri nel
punto più vicino a quello in cui è stata commessa l’infrazione stessa.
ART. 25 - RECLAMI
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico, i reclami avverso la regolarità dello svolgimento della gara o avverso la posizione dei giocatori che abbiano preso parte effettiva a gare devono essere annunciati telegraficamente entro 24 ore dal giorno successivo a quello della gara cui si riferisce il reclamo, e deve essere versata la relativa tassa di 30,00 € . Le motivazioni del reclamo dovranno essere trasmesse entro tre giorni dallo svolgimento della gara stessa (Sabato e Domenica inclusi). Copia del reclamo deve essere inviata contemporaneamente alla società avversaria a mezzo di lettera raccomandata. La ricevuta di tale raccomandata dev'essere allegata alla documentazione originale del reclamo da rimettere al giudice sportivo, sempre a mezzo di lettera raccomandata. In caso di ricorso alla commissione regionale giudicante il recapito è il seguente:
C.S.I. - regionale c.p. 91 , 55049 Viareggio - LUCCA .
Per
quello che non è qui contemplato vedere il Regolamento per la Giustizia Sportiva in vigore dalla stagione
2003 - 2004.
ART. 26 - PRESUNTA CONOSCENZA
La partecipazione al Campionato presuppone la conoscenza e l'incondizionata accettazione del presente Regolamento.
ART. 27 - RECUPERI
Il C.S.I. - Lucca si riserva di stabilire la data delle eventuali
partite di recupero.
ART. 28 - AMMENDE
Le Società sono tenute a versare le ammende loro comminate entro 15 giorni dalla loro pubblicazione pena l'esazione coattiva.
ART. 29 - PER GIOCARE NELLE FASI FINALI
I
giocatori tesserati per le società C.S.I. - Lucca potranno disputare gli
incontri delle fasi finali ( seguenti
ai gironi invernali ) solo
se hanno anche preso parte ad almeno 5 partite relative ai gironi
invernali, pena il
pagamento di un’ammenda di 50,00 Euro.
ART. 30 - TUTELA SANITARIA
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.82 n. 63), gli atleti dovranno essere in possesso dell’idoneità prevista. In tal senso il consiglio nazionale del C.S.I., nella seduta del 7.11.1998, ha deliberato i criteri di qualificazione delle attività sportive praticate nel C.S.I. Pertanto tutti i giocatori dovranno essere sottoposti a visita medica a cura delle Società di appartenenza. Il Campionato è qualificato come attività AGONISTICA e prevede l'obbligo per gli atleti del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. Le Società sono responsabili per inadempienze od omissioni a quanto previsto dal comma precedente. I certificati medici delle visite effettuate dovranno essere conservati a cura delle Società per i tempi previsti dalla legge.
Il rispetto della normativa è demandata al legale rappresentante la società, cioè il Presidente, il quale con l'iscrizione al Campionato attesta di essere a conoscenza di queste norme e quindi dichiara di essere in regola con quanto prescritto.
ART. 31
Il presente regolamento sostituisce ogni regolamento precedentemente comunicato.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le Norme C.S.I., pubblicate nella
"Agenda delle Società Sportive 2003-2004 e, per quanto non in contrasto, il regolamento tecnico
della F.I.G.C..Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità in ordine a danni provocati
a persone, animali o cose durante o dopo le gare, salvo quanto previsto dalle garanzie
assicurative abbinate alle tessere C.S.I.
Regolamento pubblicato
il 03
Settembre 2003 dal
C.S.I. - Lucca
Tel. 0583
491079
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919203
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